Statuto del Corpo della Nobiltà italiana

 

Art.I
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Il Corpo della Nobiltà Italiana e i suoi organi disciplinati dal presente Ordinamento hanno come fine l'accertamento e la salvaguardia dei diritti storici dei Nobili italiani.
Il C.N.I. si articola nelle Associazioni Nobiliari Regionali corrispondenti alle 14 circoscrizioni tradizionali previste dall'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano. Esso si attiene nei propri provvedimenti, determinazioni, pronuncie e procedure, per quanto non espressamente previsto dal presente Ordinamento, all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n.651) con esclusione di quanto riferentesi alla Regia Prerogativa.

Art.II
Associazioni Nobiliari Regionali
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1) Delle Associazioni Nobiliari regionali possono far parte i Nobili Italiani ed i loro legittimi discendenti (maschi e femmine) per linea mascolina, iscritti negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana o nell'Elenco Storico della Nobiltà Italiana edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta, o che abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della regia Consulta Araldica, o provvedimenti di giustizia emanati dal C.N.I., o provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II registrati presso le singole Associazioni Nobiliari.
2) Ciascun Nobile può essere iscritto sia alla Associazione Regionale dove ha origine la sua famiglia, sia a quella dove egli ha domicilio.
3) Il diritto di voto si acquista al raggiungimento della maggiore età secondo la legge civile.
4) Le singole Associazioni Nobiliari Regionali possono nominare nel proprio seno un Consiglio Direttivo che dura in carica cinque anni ed è composto di norma dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal tesoriere e da un numero vario di consiglieri.

Art.III
Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali
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Ciascuna Associazione Nobiliare Regionale elegge fra i propri soci la Commissione Araldico-Genealogica Regionale, la cui competenza giurisdizionale corrisponde alle circoscrizioni delle Associazioni Nobiliari Regionali qui sotto elencato e con a fianco riportato il numero di commissari per ognuna di esse determinato.
1) Il numero dei componenti le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali viene così determinato: Piemonte 18, Liguria 10, Lombardia 18, Veneto 21, Trentino Alto Adige 6, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia 6, Parma e Piacenza 8, Modena 10, Toscana 16, Romagna 12, Lazio Umbria e Marche 21, Province Napolitane 21, Sicilia 16, Sardegna 12.
2) La Commissione Regionale rimane in carica cinque anni.
3) La Commissione continua a funzionare anche dopo la scadenza del quinquennio fino all'insediamento della nuova.
4) Nel caso che venga a mancare un componente della Commissione, questa si completa per cooptazione.
5) Fanno parte in soprannumero, quali Commissari Onorari delle predette Commissioni Regionali, coloro che fino al 1946 furono membri della Consulta Araldica del regno o delle Regie Commissioni Araldiche.
6) Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Delegato, il Vice Delegato alla Giunta Araldica Centrale, il Segretario e le altre cariche.
7) Gli iscritti a due Associazioni Nobiliari Regionali possono far parte anche delle due Commissioni Regionali, ma non possono ricoprire cariche contemporaneamente nelle due Commissioni ed in seno al Consiglio Araldico Nazionale hanno diritto ad un solo voto.
8) Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di tecnici ed esperti.
9) Le Commissioni Araldico-Genealogiche, a richiesta degli interessati o di propria iniziativa, svolgono i seguenti compiti:
a) curano l'aggiornamento del registro Nobiliare Regionale della rispettiva giurisdizione integrando l'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana ed accertando a tal fine la validità degli attacchi genealogici di chi chiede esservi iscritto;
b) esaminano le istanza provenienti dalla propria giurisdizione, fra cui quelle provenienti dall'Art. 48 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano del 1943, trasmettendo i relativi deliberati alla Giunta Araldica Centrale. Per le istanze riferentesi a diritti nobiliari appartenenti alla giurisdizione di altre Commissioni Regionali dovrà essere preventivamente richiesto il parere di queste;
c) accertano la validità delle prove diplomatiche e genealogiche che danno diritto a titoli, predicati, qualifiche e trattamenti nobiliari ed a stemmi.
10) Le Commissioni Regionali si riuniscono periodicamente secondo gli argomenti da trattare.
11) Dei verbali delle sedute delle Commissioni Regionali viene inviata copia alla Cancelleria della Giunta Araldica Centrale. Le Commissioni stesse esprimono pareri su quesiti posti loro dalla Giunta Araldica Centrale o da altre Commissioni.

Art.IV
Consiglio Araldico Nazionale
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1) Il Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.) è costituito dai componenti le 14 Commissioni Araldiche Regionali, nonché dal Presidente del Circolo Giovanile.
2) Esso elegge nel proprio seno il Presidente- che non può essere contemporaneamente Presidente della Giunta Araldica Centrale- cinque Vice Presidenti, il Cancelliere ed il Tesoriere. I Vicepresidenti sostituiscono, in caso di necessità, il Presidente secondo l'anzianità di carica e, a parità di questa, secondo quella di nascita.
3) Il C.A.N. ha la rappresentanza del Ceto Nobiliare Italiano nei suoi interessi storici, morali ed ideali, garantendo la tutela delle sue tradizioni e del suo patrimonio di memorie e di onore, in riferimento alla perennità dei suoi valori storici e della sua funzione.
4) Il Consiglio Araldico Nazionale ha potere deliberativo definitivo qualora le decisioni delle Commissioni Regionali e quella della Giunta Araldica Centrale, dopo un duplice esame da parte di ciascun organo, ai sensi dell'art. V, permangano difformi. A tal fine il C.A.N. provvede a nominare nel proprio seno un "Comitato Giudicante del C.A.N." composto da non meno di cinque membri e da non più di nove, dei quali la maggioranza non appartenga agli organi che già si sono pronunciati. Il Comitato giudicante, che può avvalersi delle consulenza di tecnici ed esperti, emette decisioni definitive ed inappellabili; di esse vengono rilasciate dichiarazioni, secondo il disposto dell'Art. VI,9.
5) Il C.A.N. si riunisce almeno una volta l'anno.
6) Il C.A.N. è l'organo competente- dopo aver sentito il parere della Giunta Araldica Centrale- a modificare l'Ordinamento del C.N.I.
7) Il C.A.N. ha competenza in tema di Corte d'Onore secondo il disposto delll'Art. VIII.

Art.V
Ufficio di Presidenza del C.A.N.
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1) Il Presidente del C.A.N. ha la rappresentanza del Corpo della Nobiltà Italiana.
2) L'Ufficio di Presidenza del C.A.N. è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Cancelliere, dal Tesoriere nonché dal presidente della Giunta Araldica Centrale che può essere sostituito da uno dei Vice Presidenti. Esso decide sulle questioni urgenti di competenza del C.A.N., qualora non en sia ritenuta necessaria la convocazione straordinaria, e riferisce sui provvedimenti adottati nella successiva riunione del C.A.N. cui spetta di convalidarli.
3) L'Ufficio di Presidenza del C.A.N.- quale organo esecutivo del C.N.I.- deve garantire le funzionalità (secondo le norme dell'Ordinamento) delle Associazioni Regionali e delle loro Commissioni. Ove a tal fine le organizzazioni periferiche si rivelino non operanti o del tutto carenti, l'U.P., presi i contatti con le medesime, può nominare un Reggente Nobiliare Regionale, o un Consiglio di Reggenza Nobiliare Regionale, affinché, nel periodo massimo di un anno, provvedano a ricostituire i detti organi periferici. In tal caso il Reggente o il Presidente del Consiglio di Reggenza rappresenta la circoscrizione regionale in seno alla Giunta Araldica Centrale e il Reggente o tutti i membri del Consiglio di Reggenza la rappresentano nel C.A.N..
4) L'U.P. del C.A.N. può completarsi per cooptazione col chiamare altri membri del C.A.N. a sostituire i propri componenti, eletti dal C.A.N. che siano deceduti, dimissionari od assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. I nuovi nominati rimangono in carica fino alla prossima seduta del C.A.N..

Art.VI
Giunta Araldica Centrale
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1) La Giunta Araldica Centrale (G.A.C.) è composta dai Delegati eletti, fra i propri componenti, da ciascuna delle 14 Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali e da un Presidente eletto dai Delegati tra i componenti le Commissioni Regionali.
2) Il Delegato, in caso di impedimento, viene sostituito dal Vicedelegato.
3) Qualora venga eletto Presidente uno dei quattordici Delegati, la Commissione Regionale, alla quale questo appartiene, elegge un altro Delegato alla G.A.C.
4) Il Presidente della G.A.C. non partecipa, finché in carica, ai lavori della Commissione cui appartiene.
5) Fanno parte in soprannumero della G.A.C., quali Delegati Onorari, coloro che fino al 1946 furono membri della Consulta Araldica del Regno ed il Segretario per l'Araldica di S.M. il Re Umberto II.
6) La G.A.C. elegge inoltre, nel proprio seno, due Vicepresidenti ed il Segretario. I Vicepresidenti sostituiscono in caso di necessità il Presidente secondo l'anzianità di carica e, a parità di questa, secondo quella di nascita.
7) La G.A.C. può avvalersi della consulenza di tecnici ed esperti.
8) La Giunta Araldica Centrale, su proposta delle Commissioni Araldico-Genealogiche o di propria iniziativa:
a) delibera su tutte le questioni di massima;
b) delibera su provvedimenti di giustizia di cui al comma 9-b dell'Art. III.
9) Se i deliberati della Commissione Regionale e della G.A.C. sono conformi, viene rilasciata agli interessati, tramite la competente Commissione Regionale, una dichiarazione firmata dal Presidente del C.A.N. e controfirmata dal Cancelliere. Se il parere della G.A.C. non coincide con quello della Commissione Regionale competente, la pratica viene rinviata a questa per un ulteriore esame e per il susseguente inoltro alla G.A.C.. ove i deliberati suddetti non siano conformi, la pratica viene trasmessa al C.A.N. per i provvedimenti di cui all'Art. IV.

Art.VII
Comitato di Assistenza
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Un Vicepresidente del C.A.N. designato dall'Ufficio di Presidenza, sovraintende all'attività assistenziale a favore dei membri del Ceto nobiliare che si trovano in comprovate condizioni di indigenza. Egli è coadiuvato da un Comitato composto da tre membri da lui nominati, nonché dal Presidente del Circolo Giovanile.
Il Comitato designa un Delegato Regionale all'assistenza per ciascuna Associazione Nobiliare Regionale, previa ratifica della competente Commissione Regionale.
Il Vicepresidente anzidetto rende conto annualmente al C.A.N. dell'amministrazione dei fondi destinati all'assistenza, costituiti dai versamenti annuali del C.N.I., effettuati conformemente alle direttive del C.A.N., nonché da offerte spontanee.

Art.VIII
Corte d'Onore
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La Corte d'Onore, eletta dal C.A.N., è composta da cinque membri effettivi e da due supplenti. I membri supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi che comunichino preventivamente di non poter intervenire alle riunioni. La Corte d'Onore, convocata dalla cancelleria del C.A.N., elegge il suo presidente fra i membri effettivi, oltre ad un Segretario. Il Presidente ed i Vicepresidenti del C.A.N. non possono far parte della Corte d'Onore. La Corte d'Onore deve dare alla Presidenza del C.A.N. il proprio parere o verdetto su tutte le questioni di onore e sulle trasgressioni gravi, da parte di associati, alle speciali norme di convenienza sociale implicitamente incluse nell'Ordinamento del C.N.I.; tutto ciò nei casi e nelle forme contemplati dall'apposito Regolamento.
La Corte d'Onore è retta infatti da proprio regolamento approvato con le stesse formalità richieste per l'Ordinamento del C.N.I.

Art.IX
Circolo Giovanile
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Del Circolo Giovanile, che rappresenta le speranze ed il futuro del C.N.I., possono far parte gli iscritti alle Associazioni Regionali i quali non abbiano superato i 35 anni di età.
Il Circolo elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.
La nomina deve essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N. e l'eventuale mancata ratifica deve essere motivata.
Il Presidente del Circolo fa parte di diritto del C.A.N.
L'Assemblea degli iscritti al Circolo elegge un Delegato per ciascuna Associazione Regionale: egli fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa ratifica del Consiglio stesso.
Il Circolo Giovanile si regge secondo un proprio Regolamento, deliberato dall'Assemblea del Circolo e ratificato dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N.
Eventuali rappresentanti del Circolo Giovanile presso organizzazioni nobiliari estere, dovranno essere sempre scelti nell'ambito degli iscritti al C.N.I.

Art.X
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Tutte le cariche del C.N.I. hanno la durata di cinque anni.

Art.XI
Organismi Internazionali Nobiliari
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Il C.N.I. può aderire a organismi internazionali nobiliari aventi caratteristiche che non contrastino con lo spirito e con la lettera del presente Ordinamento. Eventuali delegazioni del C.N.I. sono nominate dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N. che ne determina la composizione, la durata, le modalità di partecipazione e di voto.

Art.XII
Votazioni
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1) Le deliberazioni del C.A.N. e della G.A.C., delle Commissioni Araldico-Genealogiche e della Corte d'Onore vengono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2) Le deliberazioni per l'ammissione a Socio vengono prese a scrutinio segreto: in caso di parità l'esito della votazione si intende favorevole al richiedente.
3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, per la prima convocazione. Le deliberazioni votate in seconda convocazione saranno comunque valide se riporteranno la maggioranza dei voti presenti e rappresentati.
4) I componenti del C.A.N. e delle Commissioni Regionali possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro rappresentante dello stesso organo. Le deleghe non possono essere in numero superiore a dieci per ciascun votante.
5) Nelle votazioni del C.A.N., riferentesi a pratiche di competenza della Corte d'Onore, si decide a maggioranza di due terzi dei presenti, senza tener conto delle deleghe; le votazioni hanno luogo per appello nominale.

Art.XIII
Sede ed archivi
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Il C.A.N. e la G.A.C. hanno sede in Roma. Le loro riunioni possono aver luogo anche altrove.
1) Gli Organi del C.N.I. custodiscono nelle proprie sedi i relativi archivi.
2) Le istanze, qualunque sia il loro esito, vengono custodite, insieme alla documentazione allegata, negli archivi delle Commissioni Regionali cui furono presentate.
3) A richiesta degli interessati e dei loro aventi causa, i documenti originali possono essere restituiti, previa sostituzione con copia autentica, a cura della commissione ed a carico dei richiedenti.
4) Le relazioni ed i relativi pareri costituiscono segreti d'ufficio.

Art.XIV
Registri Nobiliari
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Le Commissioni Regionali dovranno compilare nell'ambito della propria giurisdizione i Registri Nobiliari, aggiornandoli anche con tutti i provvedimenti di giustizia e di grazia successivi alla pubblicazione dell'ultimo Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana della R. Consulta Araldica, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Ordinamento e secondo i criteri di univocità fissati dalla G.A.C. Nel successivo biennio la G.A.C. provvederà alla fusione in unico Registro di quelli compilati dalle Commissioni Regionali, ed il C.A.N. ne curerà la pubblicazione in unico volume.

Art.XV
Disposizione finale.
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Il presente Ordinamento del C.N.I. sostituisce ed abroga ogni precedente Ordinamento, Statuto, Regolamento del C.N.I. ed ogni massima approvata dai suoi organi che sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Regolamento relativo ai provvedimenti
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I provvedimenti emanati dagli organi del Corpo della Nobiltà Italiana si distinguono come appresso:
a) ATTESTAZIONE delle Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali circa l'avvenuta iscrizione del Registro Nobiliare Regionale, ad aggiornamento ed integrazione dell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Detta attestazione viene rilasciata dal Presidente ed è controfirmata dal Cancelliere della Commissione Regionale.
b) CERTIFICAZIONE del Consiglio Araldico Nazionale sottoscritta dal Presidente del C.A.N. e controfirmata dal Cancelliere, attestante l'iscrizione nei registri nobiliari del C.N.I.
I provvedimenti degli organi del Corpo della Nobiltà Italiana sono gratuiti.

Regolamento relativo al Bollettino Ufficiale
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Il Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana comprende:
a) una prima parte che riporta:
gli ordinamenti, i regolamenti, i massimari dello Stato Nobiliare Italiano e della Consulta Araldica del Regno nonché del Corpo della Nobiltà Italiana;
i provvedimenti di giustizia deliberati dagli organi del C.N.I.;
gli aggiornamenti documentati all'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana;
gli elenchi dei componenti gli organi del C.N.I. e delle Associazioni Regionali.
Negli elenchi dei componenti gli organi del C.N.I. e delle Associazioni Regionali vengono riportati solamente i titoli nobiliari di uso e di particolare importanza, nonché le qualifiche delle cariche della Consulta Araldica del Regno e delle Regie Commissioni Araldiche.
I detti elenchi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale devono essere firmati dai Presidenti e dai Segretari di ciascuna Commissione Regionale, che ne assumono la responsabilità.
b) una seconda parte di carattere storico, araldico, genealogico, giuridico, di interesse nobiliare etico-sociale.

Regolamento finanziario
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Le Associazioni Nobiliari Regionali, al fine di sopperire alla necessità di finanziamento del C.A.N. e della G.A.C. ed alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del C.N.I., versano annualmente al Tesoriere del C.A.N. un contributo proporzionato al numero dei componenti delle rispettive Commissioni Araldiche regionali previsto dall'Art. III del presente Ordinamento, nella misura che sarà stabilita ogni biennio dal C.A.N.

Massimario del Corpo della Nobiltà Italiana
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1) I provvedimenti nobiliari non perfezionati alla data del 6 giugno 1946 vengono sottoposti, unitamente alla relativa documentazione, al giudizio degli Organi del C.N.I. per il necessario perfezionamento;
2) Le richieste di riconoscimento della validità della documentazione relativa a titoli ed attributi nobiliari devono contenere la dichiarazione da cui risulti se e quando, allo stesso oggetto, venne presentata istanza alla Regia Consulta Araldica.
3) I provvedimenti relativi alle successioni in linea femminile previste dalle antiche leggi nobiliari o dalle originarie concessioni ed apertesi prima dell'entrata in vigore del R.D. 5 luglio 1896 n.314, sono da considerarsi di giustizia.
4) Le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali iscrivono nei "Registri Nobiliari Regionali" delle rispettive giurisdizioni le seguenti persone:
- gli iscritti al "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" redatto dalla R.Consulta Araldica, gli iscritti negli "Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana" del 1922 e del 1933 (con il "Supplemento per gli anni 1934-1936"), e nei "Bollettini Ufficiali" della Regia Consulta Araldica;
- i titolari di provvedimenti nobiliari perfezionati successivamente alla pubblicazione degli Elenchi e Bollettini di cui sopra, fino alla cessazione delle funzioni della regia Consulta Araldica, purché tali provvedimenti siano riscontrabili presso l'archivio della citata Consulta Araldica (Archivio Centrale dello Stato, Roma) o siano menzionati nell'"Elenco Storico della Nobiltà Italiana", edito sotto il patronato del S.M.O.G. di Malta (limitatamente agli aggiornamenti e ai titoli concessi o riconosciuti fino al 6 giugno 1946) o nei "Bollettini Ufficiali" del C.N.I.;
- i discendenti legittimi in linea mascolina delle suddette persone;
- i discendenti legittimi in linea mascolina dai collaterali dell'ultimo iscritto ai summenzionati Elenchi e Bollettini Ufficiali, purché sia provata la discendenza da uno stipite comune già in possesso dello stesso titolo.
5) Non sono prese in considerazione quelle istanze che chiedono provvedimenti nobiliari che contrastino o che tentino di modificare od alterare Reali Decreti o Decreti Ministeriali già intervenuti, salva per questi ultimi la dimostrazione di errori manifesti e di insufficiente documentazione, e sempre nel rispetto dei diritti acquisiti da terzi.
6) La donna nata nobile conserva durante lo stato matrimoniale l'uso della titolatura spettantele, applicata al cognome di nascita con la qualifica "nata". La donna nata nobile, sposata non nobilmente, può chiedere di essere ammessa nelle Associazioni Nobiliari Regionali, ma non può esercitare in esse l'elettorato attivo e passivo durante lo stato matrimoniale non nobile.
7) Per l'applicazione dell'art.39, comma 2, capoverso d) dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare del 1943, si precisa che i richiedenti la qualifica di "Don" e di "Donna" debbono provare l'uso di detta qualifica da parte dei loro ascendenti nel periodo della dominazione spagnola o austriaca.
8) I primogeniti capi delle famiglie feudali lombarde iscritte negli Elenchi Austriaci, del 1828, del 1840 e del 1856, - i virtù dell'art. 16 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare del 1943 e per antica confermata consuetudine- possono portare il titolo sul cognome oltreché sul predicato.
9) Con Riferimento all'articolo 9 del regolamento per la Consulta Araldica del regno, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n°652, le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali competenti per il luogo di origine della famiglia, su parere della G.A.C., possono iscrivere nei rispettivi Registri Nobiliari con il titolo di Nobile coloro che siano stati ricevuti nelle categorie di giustizia, di Onore e Devozione e Grazia e Devozione del S.M.O. Gerosolimitano di Malta e di Giustizia del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio riconosciuto in Italia, e i loro discendenti in linea mascolina, su presentazione dei relativi certificati di ascrizione da cui risulti la provata nobiltà del quarto principale.
10) Agli effetti dell'iscrizione nei "Registri Nobiliari Regionali", il titolo corrispondente a un predicato di cui fu ottenuta la cognomizzazione dalla competente Autorità, è attribuito al Socio unicamente nei seguenti casi:
a) che il titolo figuri in capo al richiedente o ai suoi ascendenti o collaterali, nel "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" redatto dalla R. Consulta Araldica o negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana o nei Bollettini Ufficiali della R. Consulta Araldica, purché ne sia provata la legittimità della successione;
b) che il titolo sia stato riconosciuto dagli Organi del Corpo della Nobiltà Italiana;
11) Il D.M. 30 aprile 1890, anche in presenza della decisione 27 aprile 1908 della Consulta Araldica, è tuttora applicabile, mutatis mutandis, al titolo marchionale derivante dal patriziato genovese. Pertanto coloro i quali rispondono ai requisiti di cui al predetto D.M. 30 aprile 1890, che ne facciano richiesta alla competente Commissione Araldico-Genealogica, dopo aver espletato positivamente le normali procedure attraverso la G.A.C., e occorrendo, il C.A.N., potranno essere iscritti col titolo personale di Marchese negli elenchi nobiliari.
12) La richiesta di far uso nel territorio italiano di un titolo concesso da una potenza estera dopo il mutamento istituzionale, e cioè dopo il 13 giugno 1946, non è materia di pertinenza delle Commissioni Araldiche Regionali, né della Giunta Araldica Centrale. Relativamente ai titoli stranieri concessi o comunque pervenuti anteriormente al 13 giugno 1946 e per quanto concerne il riconoscimento o l'autorizzazione all'uso dei medesimi, si applicheranno le norme dell'Ordinamento nobiliare del 1943 e dell'Ordinamento del C.N.I., in particolare attribuendosi al Presidente del Corpo della Nobiltà Italiana le facoltà già di pertinenza dei cessati organi, da esercitarsi secondo il conforme parere delle Commissioni regionali, della G.A.C e del C.A.N.
13) I provvedimenti di autorizzazione di anticipata successione fra ascendenti e discendenti diretti, di cui all'art.48 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano del 1943, rientrano nella competenza delle Commissioni Regionali a norma dell'art. III comma 9 lettera b) dell'Ordinamento del C.N.I. in tutti gli altri casi il deliberato delle Commissioni dovrà essere convalidato dalla G.A.C.
14) Le designazioni di appartenenza ad un patriziato o ad una nobiltà civica, non possono essere considerate predicati.
15) I titoli concessi dalla Repubblica di San Marino prima del 1861 sono equiparati ai titoli degli Stati Italiani preunitari; quelli concessi a cittadini italiani dopo tale anno sono considerati titoli concessi da Potenza estera e quindi regolati dalla precedente Massima n°12.
16) Nella pratica impossibilità della piena attuazione degli articoli 24 e 26 dell'Ordinamento Nobiliare Italiano del 1943, coloro i quali, a norma dell'originario Breve o Chirografo Pontificio di Concessione, siano stati investiti di titoli nobiliari pontifici in data posteriore alla presa di Roma, potranno chiedere al C.N.I. che i detti titoli, in conformità dell'art.42 del Concordato del 1929, vengano equiparati a titoli italiani e quindi formino oggetto di provvedimenti ricognitivi di giustizia.