Privilegio di cavalierato, nobiltà e concessione dello stemma gentilizio a Giovanni e Angelo Ignazio Berlinguer

29.3.1777

Privilegio di cavalierato e concessione dello stemma gentilizio

Vittorio Amedeo, per Grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Uno dei motivi che mossero i Reali nostri Predecessori, e noi stessi ad accordare di tempo in tempo dei privilegii, e distinzioni ai Sudditi, fu l’aver questi intrapreso, ed eseguito, qualche oggetto riguardante il pubblico vantaggio. Tale riflesso concorre appunto a favore del Dottore in ambe le leggi Giovanni Berlinguer della Città di Sassari. Secondando egli le nostre premure per l’introduzione in quel Regno del metodo d’agricoltura, che si pratica nei nostri Stati di terraferma, come migliore di quello, che si osserva nel Regno stesso, ha divisato di porlo in uso né suoi poderi con avere a tal fine assunto di far in essi formare una cascina, che trovasi già incominciata, e che si è obbligato in valida forma di far compire fra anni quattro.
Quindi sull’istanza da lui rassegnataci di accordargli anche per un benigno riguardo ai Servizii, da esso prestati alla giustizia il privilegio di Cavalierato estensibile non solo a’ suoi discendenti nati, e nascituri, ma anche al Sacerdote Angelo Ignazio di lui fratello, dopo d’aver noi fatto procedere a giuridiche informazioni da cui è risultato della nascita civile, onestà di costumi, e sufficienza di patrimonio d’amendue per sostenersi col decoro conveniente al grado di Cavaliere, essendoci disposti di aderirvi, per ciò per il presente di certa Nostra scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo per tratto della speciale nostra beneficienza, conceduto, e concediamo ad essi Dottore Giovanni, e Sacerdote Angelo Ignazio, fratelli Berlinguer, ed ai discendenti maschi del primo nati, e nascituri il privilegio di Cavalieri, sicché i medesimi ed i detti discendenti dallo stesso D.re Giovanni siano in avvenire denominati, ed intitolati Cavalieri, possano cinger spada, e portare tutte le altre divise, ed ornamenti proprii dell’equestre dignità e godere di tutti gli altri privilegii, esenzioni, libertà, dignità, ed onorificenze delle quali di ragione, e giusta le Prammatiche, Capitoli di Corte, usi, stili, e consuetudini di tutti i nostri dominii, espezialmente del Regno nostro di Sardegna godono, ovvero possono, e sono soliti a godere in qualunque circostanza gli altri Cavalieri decorati del cingolo militare, mediante che il suddetto Dottore Giovanni venga prima, secondo il solito, armato Cavaliere, a qual fine autorizziamo col presente il nostro Viceré, o chi verrà da esso a nome nostro per ciò destinato. A fine poi di rendere la detta dignità vieppiù decorosa accordiamo pure agli stessi Dottore Giovanni, e Sacerdote Angelo Ignazio Berlinguer, ed ai discendenti suddetti l’uso delle armi gentilizie, le quali saranno uno scudo d’azzurro seminato di stelle d’argento con un braccio vestito a ferro muovente dal fianco destro dello scudo, ed impugnante un ramo d’olivo verde, ed un sole d’oro nascente dall’angolo destro del capo con la campagna pure d’oro. Sopra lo scudo un elmo d’acciaio bordato d’argento graticolato con tre affibbiature posto in profilo co’ lambrequini de’ colori dell’armi, e sormontato del burletto de’ Cavalieri. Delle quali armi gentilizie dichiariamo lecito ai mentovati Dottore Giovanni, e Sacerdote Angelo Ignazio Berlinguer, ed ai discendenti come sopra, dal primo di valersi liberamente negli atti pubblici, e privati, ed in qualunque modo, ed occorrenza. Mandiamo per tanto al Viceré, Luogotenente e Capitano Gen.le del Regno nostro di Sardegna, a tutti i nostri Ministri, Magistrati ed uffiziali, ai titolati, Nobili, e Cavalieri, ed a tutti i nostri sudditi, e massimamente a quelli di esso Regno di stimare, e riputare gli accennati Dottor Giovanni, e Sacerdote Angelo Ignazio Berlinguer, e discendenti predetti, per Cavalieri da noi come sopra legittimamente creati e costituiti, con fargli e lasciarli godere di tutti i privilegii, esenzioni, libertà ed onorificenze a tal grado, e qualità annesse comprensivamente anche all’uso delle sovra descritte armi gentilizie loro concedute, ed il presente registrarsi presso lo Scrivano del Razionale che tale è la Nostra mente.
Dat. in Torino, lì venti nove del mese di marzo l’anno del Signore mille settecento settantasette, e del Regno Nostro il quinto.
Vittorio Amedeo.

Privilegio di nobiltà

Vittorio Amedeo, per Grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Mentre con altro nostro diploma del giorno d’oggi accordiamo per li motivi, di cui in esso, alli Dottore in ambe leggi Giovanni e Sacerdote Angelo Ignazio fratelli Berlinguer, ed ai discendenti maschi del primo il privilegio di Cavalierato, volendo estendere più oltre la Reale Nostra Beneficenza a loro riguardo, ci siamo disposti di decorargli anche di quello di Nobiltà. Quindi è, che per il presente di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo conceduto, e concediamo ai nominati D.re Giovanni, e Sacerdote Angelo Ignazio Berlinguer, ed ai discendenti maschi dello stesso Dottore nati, e nascituri, il privilegio di nobiltà creandogli, e dichiarandoli veri nobili, sicché per l’avvenire siano essi stimati, riputati, considerati, e qualificati da ogni persona di qualsivoglia grado, stato e condizione, sì in giudizio che fuori, ed in ogni atto pubblico, e privato, per veri nobili da noi legittimamente creati, e costituiti, e come tali abbiano a godere di tutti le onorificenze, dignità, uffizii, ragioni, libertà, insegne, distinzioni, privilegii, grazie, ed indulti di cui per dritto, ed in virtù delle Prammatiche, Capitoli di Corte, usi, stili e consuetudini del Regno nostro di Sardegna godono, possono e sogliono godere gli altri Nobili dello stesso Regno. Mandiamo pertanto al Viceré, Luogotenente e Capitano generale del Regno medesimo, a tutti i nostri Magistrati, Ministri, uffiziali, titolati, nobili, e Cavalieri, ed a tutti i sudditi nostri di così osservare e far osservare, ed il presente registrarsi presso lo Scrivano del Razionale che tale è la nostra mente.
Dat. in Torino, lì venti nove del mese di marzo l’anno del Signore mille settecento settantasette, e del Regno Nostro il quinto.
Vittorio Amedeo.